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DOCUMENTO DELLA COMMISIONE FISCO FIMMG SULL'IRAP

Di seguito il documento della Commisione Fisco della FIMMG Nazionale: All'attenzione dei colleghi un nuovo documento curato dalla Commissione Fisco Fimmg Irap: continua l'impegno della Fimmg L’attenzione della FIMMG sulle questioni fiscali ed in primis sull’IRAP ha fatto sì che i colleghi che hanno chiesto alle commissioni tributarie provinciali e regionali il rimborso di questo tributo sia ampiamente aumentato e conseguentemente sono sempre più numerose le sentenze alla nostra attenzione, così come quelle anche della Cassazione. Dai nostri riscontri possiamo constatare che le sentenze favorevoli a Noi MMG sono percentualmente aumentate e possiamo quindi già riconoscere una concretizzazione del lavoro di comunicazione, informazione e supporto tecnico della Commissione nazionale Fisco della Fimmg. La sentenza della Commissione tributaria provinciale di Caserta, pubblicata in data 8 gennaio 2009, n.9/05/09, rappresenta il successo della strategia difensiva elaborata dalla FIMMG con le argomentazioni sostenute nelle istanze di rimborso e nel testo dei ricorsi tributari diffusi a vantaggio della categoria lo scorso anno. Tale sentenza segue in realtà di poche settimane una prima pronuncia dei giudici della Commissione tributaria provinciale di Torino, n. 101/10/08 del 20 novembre 2008. In questa ultima, tra i motivi della decisione si ribadiscono gli argomenti tipici, oramai cristallizzati dalla Corte di Cassazione circa la mancanza dell’autonomia dell’organizzazione che, come abbiamo detto sono ricorrenti nella fattispecie dei contribuenti lavoratori autonomi. Tuttavia, in un inciso conclusivo si legge: “A tanto aggiungasi che l’attività del medico generico convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale, è rigorosamente regolata dall’apposita convenzione per cui, anche sotto questo profilo, si ritiene che manchi il requisito dell’autonoma organizzazione”. Nella prima sentenza invece, i motivi a sostegno della decisione favorevole al medico ricorrente sono invertiti. Quello principale è così rappresentato: “Preliminarmente, il Collegio ritiene che tutti gli elementi caratterizzanti il rapporto intercorrente tra il medico convenzionato e il Servizio Sanitario Nazionale escludono di per sé l’esistenza di un’organizzazione autonoma, e non renderebbero necessarie le prove per la verifica dell’esistenza o meno della organizzazione rilevante ai fini dell’assoggettabilità all’Irap”. Ad ulteriore sostegno i giudici evidenziano che nel caso specifico non esiste neanche un’ampiezza dell’organizzazione tale da poterla qualificare come “autonoma”. In questo ultimo caso quindi, l’argomentazione della specificità del medico di medicina generale che, come libero professionista non può mai essere dotato di un’organizzazione autonoma, è diventato il motivo principale nella convinzione dei giudici a sostegno della non assoggettabilità al tributo. Tanto è decisiva questa interpretazione, sostengono inoltre i giudici, che per questo motivo “non si renderebbero necessarie le prove dell’esistenza o meno dell’organizzazione rilevante ai fini dell’assoggettabilità all’Irap”. In altri termini, l’esercizio dell’attività da parte del medico di medicina generale in convenzione con il servizio sanitario nazionale per le sue precipue caratteristiche strutturali non può configurare mai “un’organizzazione autonoma”. Ciò è sufficiente per escludere dalla tassazione il relativo reddito. Mentre nella decisione della Commissione di Torino, i giudici hanno comunque mostrato una sensibilità all’argomento del rapporto di “parasubordinazione” dei MMG, che attribuisce delle peculiarità rispetto al normale lavoratore autonomo soggetto all’IRAP, nella sentenza di Caserta, la ricostruzione del presupposto d’imposta in capo al medico di medicina generale è netta e decisiva nell’affermarne l’esclusione dalla tassazione. Ciò che dunque rileva a conforto del lavoro sino qui svolto a questo punto è il dato sostanziale: la ricostruzione del presupposto di imposta dell’IRAP, dovuta solo nel caso in cui il contribuente sia concretamente beneficiato in termini economici da un’organizzazione che come tale si qualifica come “autonoma”. Questa definizione esclude l’ipotesi che l’organizzazione del medico di medicina generale fornisca questo significativo contributo, pertanto non si configura in capo ad esso il presupposto imponibile. Come è noto, le ragioni a sostegno della rivendicazione della categoria per ottenere il rimborso del tributo sono stati caratterizzate da argomenti che più specificamente sono attinenti alla categoria dei medici di medicina generale, rispetto a quanto più generalmente la categoria dei liberi professionisti rappresenta a sostegno delle proprie rivendicazioni. Infatti, non è stato utilizzato l’argomento tipico della eventuale mancanza della “autonoma organizzazione” per sostenere l’inapplicabilità del tributo. Tale argomento, seppure ampiamente ammesso dalla giurisprudenza, ha il limite di poter essere utilizzato solo per una categoria molto ristretta di lavoratori autonomi: quelli che si avvalgono di una organizzazione molto contenuta, senza collaboratori e con una strumentazione a supporto limitata al minimo essenziale. Ciò che è stato sostenuto nei ricorsi tributari dei MMG e condiviso dai giudici, è invece l’esclusione dalla tassazione del reddito ritratto dall’attività esercitata in convenzione, indipendentemente dalle caratteristiche dell’organizzazione di cui si avvale il medico. Infatti, poiché l’autonomia dell’organizzazione è sancita dall’attitudine di questa ad imprimere un quid pluris alle capacità economiche del professionista, nel caso del medico di medicina generale per le caratteristiche organizzative del proprio esercizio dell’attività e per la struttura del compenso ritratto, non si configura mai un’organizzazione capace di accrescere le sue potenzialità economiche. Con il che, non può configurarsi mai il presupposto imponibile, indipendentemente dall’ampiezza e dall’articolazione dell’organizzazione a disposizione del medico per l’esercizio dell’attività. In tal senso è opportuno segnalare la modifiche apportate in sede del preaccordo della Medicina Generale, siglato il 22.12.2008, all’articolo 13 dell’ACN che definisce l’ambito di applicazione delle attività della medicina generale. E’ stato previsto infatti, di evidenziare il ruolo e le funzioni del medico “nell’ambito e nell’interesse del Servizio Sanitario Nazionale”. Con la previsione di un medico sempre più integrato in un sistema di erogazione di servizi i cui interessi superano la sfera prettamente individuale e viene superata la figura di medico libero professionista che si avvale di fattori produttivi e di un’organizzazione autonoma, finalizzati prioritariamente all’accrescimento del suo reddito. Riteniamo pertanto, che dalle sentenze tributarie, auspichiamo sempre più numerose, possa ritrarsi la conferma della corretta interpretazione giuridica della non applicabilità di un tributo che presuppone dinamiche, motivazioni e risultati sostanzialmente estranei con quelli tipici del MMG. 26/03/09


Data News

28-03-2009


Pubblicato Da

BERNARDINO BERNARDINI

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