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Di seguito il documento della Commisione Fisco della FIMMG Nazionale: All'attenzione dei colleghi un nuovo documento curato dalla Commissione Fisco Fimmg Irap: continua l'impegno della Fimmg L�attenzione della FIMMG sulle questioni fiscali ed in primis sull�IRAP ha fatto s� che i colleghi che hanno chiesto alle commissioni tributarie provinciali e regionali il rimborso di questo tributo sia ampiamente aumentato e conseguentemente sono sempre pi� numerose le sentenze alla nostra attenzione, cos� come quelle anche della Cassazione. Dai nostri riscontri possiamo constatare che le sentenze favorevoli a Noi MMG sono percentualmente aumentate e possiamo quindi gi� riconoscere una concretizzazione del lavoro di comunicazione, informazione e supporto tecnico della Commissione nazionale Fisco della Fimmg. La sentenza della Commissione tributaria provinciale di Caserta, pubblicata in data 8 gennaio 2009, n.9/05/09, rappresenta il successo della strategia difensiva elaborata dalla FIMMG con le argomentazioni sostenute nelle istanze di rimborso e nel testo dei ricorsi tributari diffusi a vantaggio della categoria lo scorso anno. Tale sentenza segue in realt� di poche settimane una prima pronuncia dei giudici della Commissione tributaria provinciale di Torino, n. 101/10/08 del 20 novembre 2008. In questa ultima, tra i motivi della decisione si ribadiscono gli argomenti tipici, oramai cristallizzati dalla Corte di Cassazione circa la mancanza dell�autonomia dell�organizzazione che, come abbiamo detto sono ricorrenti nella fattispecie dei contribuenti lavoratori autonomi. Tuttavia, in un inciso conclusivo si legge: �A tanto aggiungasi che l�attivit� del medico generico convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale, � rigorosamente regolata dall�apposita convenzione per cui, anche sotto questo profilo, si ritiene che manchi il requisito dell�autonoma organizzazione�. Nella prima sentenza invece, i motivi a sostegno della decisione favorevole al medico ricorrente sono invertiti. Quello principale � cos� rappresentato: �Preliminarmente, il Collegio ritiene che tutti gli elementi caratterizzanti il rapporto intercorrente tra il medico convenzionato e il Servizio Sanitario Nazionale escludono di per s� l�esistenza di un�organizzazione autonoma, e non renderebbero necessarie le prove per la verifica dell�esistenza o meno della organizzazione rilevante ai fini dell�assoggettabilit� all�Irap�. Ad ulteriore sostegno i giudici evidenziano che nel caso specifico non esiste neanche un�ampiezza dell�organizzazione tale da poterla qualificare come �autonoma�. In questo ultimo caso quindi, l�argomentazione della specificit� del medico di medicina generale che, come libero professionista non pu� mai essere dotato di un�organizzazione autonoma, � diventato il motivo principale nella convinzione dei giudici a sostegno della non assoggettabilit� al tributo. Tanto � decisiva questa interpretazione, sostengono inoltre i giudici, che per questo motivo �non si renderebbero necessarie le prove dell�esistenza o meno dell�organizzazione rilevante ai fini dell�assoggettabilit� all�Irap�. In altri termini, l�esercizio dell�attivit� da parte del medico di medicina generale in convenzione con il servizio sanitario nazionale per le sue precipue caratteristiche strutturali non pu� configurare mai �un�organizzazione autonoma�. Ci� � sufficiente per escludere dalla tassazione il relativo reddito. Mentre nella decisione della Commissione di Torino, i giudici hanno comunque mostrato una sensibilit� all�argomento del rapporto di �parasubordinazione� dei MMG, che attribuisce delle peculiarit� rispetto al normale lavoratore autonomo soggetto all�IRAP, nella sentenza di Caserta, la ricostruzione del presupposto d�imposta in capo al medico di medicina generale � netta e decisiva nell�affermarne l�esclusione dalla tassazione. Ci� che dunque rileva a conforto del lavoro sino qui svolto a questo punto � il dato sostanziale: la ricostruzione del presupposto di imposta dell�IRAP, dovuta solo nel caso in cui il contribuente sia concretamente beneficiato in termini economici da un�organizzazione che come tale si qualifica come �autonoma�. Questa definizione esclude l�ipotesi che l�organizzazione del medico di medicina generale fornisca questo significativo contributo, pertanto non si configura in capo ad esso il presupposto imponibile. Come � noto, le ragioni a sostegno della rivendicazione della categoria per ottenere il rimborso del tributo sono stati caratterizzate da argomenti che pi� specificamente sono attinenti alla categoria dei medici di medicina generale, rispetto a quanto pi� generalmente la categoria dei liberi professionisti rappresenta a sostegno delle proprie rivendicazioni. Infatti, non � stato utilizzato l�argomento tipico della eventuale mancanza della �autonoma organizzazione� per sostenere l�inapplicabilit� del tributo. Tale argomento, seppure ampiamente ammesso dalla giurisprudenza, ha il limite di poter essere utilizzato solo per una categoria molto ristretta di lavoratori autonomi: quelli che si avvalgono di una organizzazione molto contenuta, senza collaboratori e con una strumentazione a supporto limitata al minimo essenziale. Ci� che � stato sostenuto nei ricorsi tributari dei MMG e condiviso dai giudici, � invece l�esclusione dalla tassazione del reddito ritratto dall�attivit� esercitata in convenzione, indipendentemente dalle caratteristiche dell�organizzazione di cui si avvale il medico. Infatti, poich� l�autonomia dell�organizzazione � sancita dall�attitudine di questa ad imprimere un quid pluris alle capacit� economiche del professionista, nel caso del medico di medicina generale per le caratteristiche organizzative del proprio esercizio dell�attivit� e per la struttura del compenso ritratto, non si configura mai un�organizzazione capace di accrescere le sue potenzialit� economiche. Con il che, non pu� configurarsi mai il presupposto imponibile, indipendentemente dall�ampiezza e dall�articolazione dell�organizzazione a disposizione del medico per l�esercizio dell�attivit�. In tal senso � opportuno segnalare la modifiche apportate in sede del preaccordo della Medicina Generale, siglato il 22.12.2008, all�articolo 13 dell�ACN che definisce l�ambito di applicazione delle attivit� della medicina generale. E� stato previsto infatti, di evidenziare il ruolo e le funzioni del medico �nell�ambito e nell�interesse del Servizio Sanitario Nazionale�. Con la previsione di un medico sempre pi� integrato in un sistema di erogazione di servizi i cui interessi superano la sfera prettamente individuale e viene superata la figura di medico libero professionista che si avvale di fattori produttivi e di un�organizzazione autonoma, finalizzati prioritariamente all�accrescimento del suo reddito. Riteniamo pertanto, che dalle sentenze tributarie, auspichiamo sempre pi� numerose, possa ritrarsi la conferma della corretta interpretazione giuridica della non applicabilit� di un tributo che presuppone dinamiche, motivazioni e risultati sostanzialmente estranei con quelli tipici del MMG. 26/03/09