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Il PT e' uno strumento introdotto a suo tempo dalla CUF per permettere la continuita' terapeutica e migliorare l'accesso al farmaco eliminando il ricorso allo specialista per la continuazione della terapia. In nessuna parte della normativa e' riportata alcuna norma vincolante per i MMG, salvo, ovvio, l'attenersi al PT per la prescrizione. Se il PT non viene inviato alle ASL dagli specialisti dei Centri di Riferimento abilitati alla prescrizione, non lo si puo' chiedere Al MMG e in questo puo' dirimere i dubbi l’ ACN 2005 per la medicina generale dove afferma: ART. 30 - RESPONSABILITÀ CONVENZIONALI E VIOLAZIONI. COLLEGIO ARBITRALE. 1. I medici convenzionati di medicina generale sono tenuti all'osservanza degli obblighi e dei compiti previsti dal presente accordo e dagli accordi regionali e aziendali. Non possono essere oggetto di contestazione a carico del medico le inosservanze derivanti da comportamenti omissivi o inadempienze di altri operatori dell'Azienda-. Tra l'altro anche una preziosa sentenza da' al PT l'esatta valenza di " indicazione al Curante" e ci rassicura sulle "sanzioni" ; infatti si legge:- La Corte dei Conti , sezione della Liguria 28/09/ 2006, ha pronunciato una interessante sentenza in merito alla responsabilità erariale del medico che prescriva farmaci in eccesso rispetto ai piani terapeutici (sentenza n. 281/2006). Afferma la Corte che la legge assegna ai piani terapeutici il carattere di indicazioni da fornire "alla valutazione dei medici curanti", riconoscendo a questi ultimi, che operano a diretto contatto con il malato e hanno la visione complessiva delle sue reali condizioni, fisiche, ambientali e psicologiche, quel margine di discrezionalità nella valutazione degli indirizzi terapeutici provenienti dalle competenti strutture sanitarie, che consente loro di adottare le soluzioni terapeutiche che meglio si attagliano alla fattispecie concreta-. Con questa premessa, secondo la Corte non possono costituire indice di errore professionale gravemente colposo le prescrizioni effettuate in eccedenza rispetto alla quantità prevista dal piano terapeutico (o modulo autorizzativo); non si tratta infatti di errori diagnostici o terapeutici, derivanti dalla mancata applicazione delle cognizioni generali e fondamentali attinenti alla scienza medica, o di difetto del livello minimo di abilità e perizia tecnica proprio della professione, bensì di mere irregolarità amministrative>. In base a quanto si legge nel “Prontuario Farmaceutico Nazionale 2005” pag. 330-334 e nelle disposizioni del nostro SSR, nota prot. n° 142230/4A – 05 del 7.12.04 Verzaschi e successiva n * 44765 del 19 4 2007, con l’individuazione del modulo di PT è dovere del Medico specialista l’invio in copia al MMG e al Servizio Farmaceutico ASL del Piano Terapeutico, inoltre nelle stesse circolari viene chiarito che al fine di consentire alle Aziende USL di effettuare i dovuti controlli sull’appropriatezza prescrittiva nell’impiego dei farmaci che richiedono il Piano Terapeutico,le copie di tali Piani dovranno essere conservate per almeno 12 mesi dalla data di elaborazione, ovvero per la durata della terapia, ma in nessun punto e' indicato un obbligo specifico per il MMG di trattenimento oltre tale data. Pertanto la Fimmg Lazio consiglia agli iscritti di conservarlo anche dopo la scadenza dei 12 mesi principalmente per autotutela, infatti in caso di erronee contestazioni, essere in possesso del PT significa risalire allo specialista proponente e perche' no mettere in condizioni la Commissione per l'appropriatezza di richiamarlo sia in presenza di errori sia per l'omissione di un suo preciso dovere di trasmettere il PT alla ASL di competenza del paziente. Editoriale di Maria CORONGIU - Vice Segretario Vicario FIMMG ROMA