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In un recente pronunciamento della IV Sezione Penale, la Cassazione ha preso posizione sull�impiego di farmaci per destinazione terapeutica diversa da quella prevista nella scheda tecnica di accompagnamento; ed ha condannato un sanitario perch� aveva prescritto ad una ragazza minorenne ed obesa un farmaco antidepressivo a dosaggio prima 10 e successivamente 20 volte superiore al dosaggio raccomandato. Il medico intendeva sfruttare l�effetto anoressizzante del farmaco , ma pur avendo dichiarato che la cura da intraprendere era di tipo sperimentale, aveva mancato, si legge nella sentenza , di avvisare la paziente ed i genitori di ogni possibile effetto collaterale. Senza entrare nei particolari della sentenza e del caso in esame che � senza dubbio estremo , val la pena di soffermarsi su alcuni aspetti di quello che viene comunemente chiamato uso �off label � di un medicinale . Quante volte ci � stata chiesta per pazienti donne la riprescrizione di ricette di famosi specialisti con farmaci indicati nell�incontinenza maschile , oppure di utilizzo a vita di acido ursodesossicolico in patologie che non vengono neppure menzionate nei � bugiardini �. E quanti litigi col paziente che pretende la prescrizione perch� i Proff. Tizio e Caio hanno affermato che secondo la loro esperienza il farmaco in questione � utilizzabile anche per altri scopi. Litigi che talvolta si concludono con la revoca o la ricusazione . Certo � che l�uso off label, se sperimentale, dovrebbe essere consentito solo nell�ambito di uno studio approvato dal comitato etico o dalla CAR ( Commissione Aziendale di Ricerca ). O comunque sarebbe sempre indispensabile il consenso informato scritto del paziente che � reso edotto in modo completo sulle motivazioni della modificazione del dosaggio o dell�indicazione rispetto a quanto riportato dalle schede tecniche di accompagnamento. Consenso che va richiesto anche al minore. E� altrettanto certo che se il MMG non � attento oppure � troppo accondiscendente, pu� incorrere nel rischio di essere chiamato a giudizio e , in questo caso, la responsabilit� medica non viene certo addebitata allo specialista induttore della prescrizione . Massimo SABATINI Articolo dal " Lo dice la FIMMG" N. 50