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I RISCHI E LA RESPONSABILITA’ MEDICA NELLE PRESCRIZIONI OFF LABEL

In un recente pronunciamento della IV Sezione Penale, la Cassazione ha preso posizione sull’impiego di farmaci per destinazione terapeutica diversa da quella prevista nella scheda tecnica di accompagnamento; ed ha condannato un sanitario perché aveva prescritto ad una ragazza minorenne ed obesa un farmaco antidepressivo a dosaggio prima 10 e successivamente 20 volte superiore al dosaggio raccomandato. Il medico intendeva sfruttare l’effetto anoressizzante del farmaco , ma pur avendo dichiarato che la cura da intraprendere era di tipo sperimentale, aveva mancato, si legge nella sentenza , di avvisare la paziente ed i genitori di ogni possibile effetto collaterale. Senza entrare nei particolari della sentenza e del caso in esame che è senza dubbio estremo , val la pena di soffermarsi su alcuni aspetti di quello che viene comunemente chiamato uso “off label “ di un medicinale . Quante volte ci è stata chiesta per pazienti donne la riprescrizione di ricette di famosi specialisti con farmaci indicati nell’incontinenza maschile , oppure di utilizzo a vita di acido ursodesossicolico in patologie che non vengono neppure menzionate nei “ bugiardini “. E quanti litigi col paziente che pretende la prescrizione perché i Proff. Tizio e Caio hanno affermato che secondo la loro esperienza il farmaco in questione è utilizzabile anche per altri scopi. Litigi che talvolta si concludono con la revoca o la ricusazione . Certo è che l’uso off label, se sperimentale, dovrebbe essere consentito solo nell’ambito di uno studio approvato dal comitato etico o dalla CAR ( Commissione Aziendale di Ricerca ). O comunque sarebbe sempre indispensabile il consenso informato scritto del paziente che è reso edotto in modo completo sulle motivazioni della modificazione del dosaggio o dell’indicazione rispetto a quanto riportato dalle schede tecniche di accompagnamento. Consenso che va richiesto anche al minore. E’ altrettanto certo che se il MMG non è attento oppure è troppo accondiscendente, può incorrere nel rischio di essere chiamato a giudizio e , in questo caso, la responsabilità medica non viene certo addebitata allo specialista induttore della prescrizione . Massimo SABATINI Articolo dal " Lo dice la FIMMG" N. 50


Data News

30-11-2008


Pubblicato Da

BERNARDINO BERNARDINI

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