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COMUNICATO DELLA COMMISIONE FISCO FIMMG NAZIONALE SULL'IRAP

Roma, 24 novembre 2008 IRAP ed acconti di fine novembre Il 30 novembre prossimo segna il termine di scadenza di versamento del secondo acconto IRAP relativo ai redditi percepiti nell’anno 2008. È notorio quanto sentita sia l’insofferenza della categoria dei Medici di Medicina Generale nei confronti del tributo che colpisce i redditi di lavoro autonomo. Tuttavia è opportuno cogliere l’occasione per ribadire alcuni aspetti dell’intera vicenda: Sino ad oggi la giurisprudenza ha largamente escluso dall’applicazione del tributo i liberi professionisti privi dell’“autonoma organizzazione”, cioè di un’organizzazione ampia e articolata che come tale contribuisce all’arricchimento del professionista; I medici di medicina generale si sono adeguati a questo orientamento e in numerosi contenziosi hanno ottenuto l’esclusione nei casi in cui abbiano dimostrato di non disporre di un “autonoma organizzazione” e quindi di essere in condizione di poter beneficiare dell’esclusione; La FIMMG si è fatta promotrice di una istanza di rimborso e di un conseguente ricorso tributario, relativo all’imposta versata negli ultimi quattro anni, entrambi sostenuti da una nuova motivazione, più generalizzata, ovvero fondata sulla convinzione che l’intera categoria dei medici di medicina generale eserciti la propria attività in convenzione senza una “autonoma organizzazione”, così intesa secondo quanto previsto dalla norma attuale. In altri termini, così come è prevista la struttura del compenso nell’ambito dell’Accordo Collettivo Nazione, risulta evidente come l’organizzazione di cui si possa avvalere il medico, non fornisce mai alcun contributo economicamente rilevante, indipendentemente dalla consistenza e ampiezza e quindi non sia assimilabile al concetto di “autonoma organizzazione” inteso dalla normativa fiscale. Quindi, limitatamente ai compensi percepiti dal SSN, non si configura il requisito indefettibile di induzione di maggiori proventi a seguito di ”autonoma organizzazione” che possa così giustificare l’assoggettamento all’IRAP per tutti i professionisti appartenenti alla categoria. In questo contesto in relazione all’obbligo di versamento dell’acconto in scadenza, si evidenzia quanto segue: Allo stato attuale non esiste alcuna legge vigente che espressamente escluda, seppure in certe condizioni, specifiche tipologie di lavoratori autonomi, in quanto l’esclusione dall’imposta è stata sancita solo dai giudici che abbiano riscontrato l’assenza di una “autonoma organizzazione” nei singoli casi specifici sottoposti in sede contenziosa; I medici di medicina generale che abbiano in corso una procedura di rimborso dell’imposta versata nella annualità precedenti, per tale si intende: rimborso già ottenuto a fronte di istanza inoltrata; esito favorevole in sede contenziosa in gradi intermedi; accoglimento definitivo in Cassazione, qualora non abbiano sostanzialmente modificato il loro assetto organizzativo possono ragionevolmente concludere di non essere assoggettati al versamento dell’IRAP e quindi considerare la possibilità di omettere il versamento; I medici di medicina generale che non si trovino nelle condizioni di cui al punto precedente, sono comunque attualmente tenuti al versamento del tributo. Tuttavia, nel caso in cui, sulla base di un’attenta analisi del loro specifico assetto organizzativo, ritenessero di essere nella condizione di poter dimostrare le condizioni di esclusione dal tributo in base alle sentenze relative alle motivazioni addotte nelle precedenti istanze, possono autonomamente ritenere di astenersi dal versamento del’acconto, consapevoli comunque della probabilità di una rivendicazione, atto d’accertamento o cartella esattoriale, da parte dell’Agenzia delle Entrate; Circa le motivazioni di esclusione totale sostenute attualmente dalla FIMMG e non ancora sottoposte ai giudici tributari, pur nella convinzione della estrema fondatezza, si ritiene che non possano giustificare presso la categoria una generalizzata astensione dall’adempimento degli obblighi di versamento del tributo. Commissione Fisco della Fimmg Nazionale


Data News

24-11-2008


Pubblicato Da

BERNARDINO BERNARDINI

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