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IN ATTESA DI CHIARIMENTI ATTUALE INTERPRETAZIONE DEL DL SULLA MALATTIA PER DIPENDENTI PUBBLICI

Con il Decreto Legge n. 112 del 25.6.08 articolo 71 Il testo: 2° comma: "nell'ipotesi di assenza per malattia protratta per un periodo superiore a 10 giorni,e, in ogni caso dopo il secondo evento di malattia nell'anno solare, l'assenza viene giustificata esclusivamente mediante presentazione di certificazione medica rilasciata da struttura sanitaria pubblica". Significato: il medico di medicina generale potrà certificare SOLO i primi dieci giorni di malattia, per tutto l'anno solare. In caso di prognosi superiore a 10 giorni oppure nel caso di seconda certificazione il malato dovrà recarsi presso una struttura pubblica (P.S., ASL), che avrà l'onere di certificare tale stato di malattia. Esempio: diagnosi broncopolmonite primo certificato nell'anno solare se la prognosi supera i dieci giorni l'ammalato dovrà recarsi al P.S. ed eventualmente pagare il ticket. Cambiate anchje le fasce orarie di reperibilità del lavoratore pubblico: dalle 8 alle 13 e dalle 14 alle 20 compresi i non lavorativi e festivi (prima dalle 9 alle 12 e dalle 17 alle 19 con esclusione di festivi e domenica). In sintesi tale decreto dispone SOLO PER I DIPENDENTI PUBBLICI: Il medico di famiglia puo' certificare solo 1 volta nell'anno solare e con prognosi inferiore ad 11 giorni PER UN MASSIMO DI 10 GIORNI. Trascorso tale termine IL DIPENDENTE PUBBLICO DEVE RECARSI PRESSO UNA STRUTTURA PUBBLICA (ASL PS) Stiamo preparando un manifesto che sarà scaricabile dal sito e da apporre nello studio per comunicare tali cambiamenti. La Fimmg Regionale ha immediatamente richiesto chiarimenti alla presidenza in merito alla nuova normativa, mentre al Fimmg nazionale ha inviato un telegramma di richiesta di chiarimenti in merito alla definizione di "struttura pubblica"


Data News

03-07-2008


Pubblicato Da

BERNARDINO BERNARDINI

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