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PRECISAZIONE DELLA FIMMG NAZIONALE SULLA TRACCIABILITA' DEI COMPENSI

Nel confermare quanto riportato nel comunicato della Commissione Nazionale Fisco del 14.04.2008, con la presente si intende meglio precisare gli adempimenti a carico delle strutture sanitarie private, di cui alla legge n° 296/2006, commi da 38 a 42: le strutture sanitarie private devono incassare “in nome e per conto del singolo prestatore di lavoro autonomo” i compensi erogati dai pazienti e riferiti alla prestazione svolta; ogni singolo incasso percepito dalla struttura sanitaria privata deve essere contestualmente riservato al professionista; ogni singolo incasso deve essere annotato in un apposito registro tenuto dall’amministrazione della struttura sanitaria privata; a carico della struttura sanitaria privata è previsto l’obbligo della comunicazione telematica entro il 30 Aprile dei compensi complessivamente riscossi per conto di ciascun professionista nel periodo che va dal 1 marzo al 31 dicembre 2007; per struttura sanitaria privata si intende “le società, gli istituti, e associazioni, i centri medici e diagnostici e ogni altro ente o soggetto privato, con o senza scopo di lucro, nonché ogni altra struttura in qualsiasi forma organizzata, che operano nel settore dei servizi sanitari e veterinari”. Si puntualizza che i MMG, singoli o associati che ospitano nel proprio studio specialisti che fatturino direttamente al paziente non sono tenuti all’obbligo della trasmissione. Per la Commissione Fisco Studio Gnudi dal sito www.fimmg.org


Data News

25-04-2008


Pubblicato Da

BERNARDINO BERNARDINI

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