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PREVENZIONE DEL RISCHIO LAVORATIVO NEGLI STUDI MEDICI

Sono sempre più frequenti le richieste da parte di numerosi Colleghi circa gli obblighi derivanti dal D.Lgs 626 per gli studi medici, anche in relazione alle nuove norme contenute nel recente Decreto Sicurezza appena varato dal Governo. Sebbene le attività connesse alle prestazioni erogate negli studi dei medici di famiglia rappresentino un basso rischio lavorativo, il Medico di Medicina Generale, Datore di lavoro, è tenuto al rispetto di alcuni obblighi in relazione alle norme sulla sicurezza del posto di lavoro definiti dal D. Lgs 626/94 e successive modifiche. Tali obblighi, riguardano i medici di famiglia datori di lavoro ovvero con uno o più dipendenti (collaboratori studio e/o infermieri), e devono essere assolti anche al fine di mettersi al riparo da eventuali sanzione, anche di tipo penale, successive a controlli che gli organismi preposti all'ispezione (ASL) potrebbero effettuare, riscontrando difformità rispetto a quanto previsto dai dettami delle precitate leggi. In estrema sintesi i compiti principali del Datore di Lavoro (MMG) in uno studio professionale sono: 1) Formulazione del documento di valutazione del rischio in ambulatorio (articolo 4 d. L g s 66/94) che deve comprendere - la valutazione del rischio - le misure di prevenzione per ridurre o eliminare il rischio - l' uso da parte del dipendente dei DPI (dispositivi di protezione individuale) ove previsto 2) Nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) Questa nomina deve essere inviata alla ASL di competenza. Se il datore di lavoro assume l'incarico di RSPP deve effettuare un corso di formazione della durata di 16 ore. Se tale incarico vuole invece essere conferito al dipendente il corso da frequentare molto più complesso e oneroso. E' possibile anche individuare un responsabile esterno del servizio di protezione e prevenzione ma in questo caso vanno aggiunti i costi della prestazione professionale del soggetto coinvolto. 3) Corsi di formazione e informazione dei dipendenti sui rischi specifici 4) Corso di primo soccorso per i dipendenti della durata di 12 ore (DM 388/2003) Per quanto riguarda la formulazione del documento di valutazione del rischio in ambulatorio (punto 1) la FIMMG Nazionale sta valutando l'ipotesi con soggetti esperti di elaborare un modello generico che consenta successivamente la individuazione di specifici rischi da parte del medico (tipo autocertificazione), sulla base dell'esperienza che FIMMG ha realizzato per la compilazione gratuita DPS, riducendo pertanto al minimo l’impatto “burocratico” di tali norme.


Data News

12-03-2008


Pubblicato Da

BERNARDINO BERNARDINI

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