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10/01/08 Questa mattina su un quotidiano locale è apparso l’ennesimo scoop sulla solita questione dei deceduti presenti ancora negli elenchi dei medici di famiglia. Dobbiamo rilevare che questa “non notizia” viene periodicamente e in luoghi diversi riproposta da mass media, forse per carenza di argomenti più seri . Si ribadisce quanto previsto dall’ACN che all’ art. 42 comma 4 precisa che la revoca per decesso è da operarsi d’ufficio e ha effetto dal giorno del decesso, l’azienda e’ tenuta a comunicare al medico interessato la cancellazione per decesso tempestivamente e comunque entro un anno dall’evento. Ai sensi dell’art. 41 comma 6 “ il medico di assistenza primaria PUO’ comunicare all’azienda l’avvenuto decesso del proprio assistito del quale egli abbia CERTIFICATO la morte”. Rileviamo inoltre che i nostri compensi sono soggetti a conguaglio sia positivo che negativo in considerazione appunto dei decessi , trasferimenti o altre operazioni d’ufficio anche a distanza di mesi o anni e che a volte è il medico che è danneggiato dal mancato aggiornamento da parte della ASL degli elenchi, infatti alcuni colleghi possono avere un massimale non reale ed essere danneggiati dal non poter acquisire ulteriori scelte. La Segreteria provinciale è a disposizione degli iscritti per qualsiasi chiarimento.