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(ANSA) - ROMA, 8 OTT - Anche il Consiglio di Stato, dopo il Tar del Lazio, ha detto si' al piano di rientro in materia di spesa sanitaria approntato dalla Regione Lazio. I giudici di Palazzo Spada hanno respinto il ricorso in appello di alcune aziende farmaceutiche contro la delibera n.124/07 approvata dalla giunta regionale e in particolare contro le 'prime misure applicative sulla politica del farmaco', ritenendo che esso ''non appare invadere la sfera di attribuzioni dell'Agenzia italiana del Farmaco''. Con ordinanza n.4685/2007 il Consiglio di Stato ha inoltre affermato che il piano della giunta Marrazzo ''ha a suo presupposto il parere favorevole della commissione consultiva tecnico scientifica dell'Aifa, parere espresso sulla base di una valutazione tecnico-discrezionale di equivalenza dei prodotti farmaceutici aventi attivita' terapeutiche sovrapponibili, tanto da giustificare sul piano della ragionevolezza l'esclusione dalla rimborsabilita' di quelli piu' costosi, senza incidere sui livelli essenziali di assistenza''; inoltre ''introduce un regime derogatorio sufficientemente idoneo a far salvi i principi dell'appropriatezza della cura e della liberta' di prescrizione del medico di base''. Infine ''nella comparazione degli opposti interessi deve darsi prevalenza all'interesse pubblico del contenimento della spesa sanitaria''. La decisione del Consiglio di Stato conferma percio' l'orientamento del Tar del Lazio che, in prima istanza, nello scorso mese di giugno, aveva affermato che le regioni ''hanno competenze a provvedere nella materia in questione in quanto rientrano nella loro discrezionalita' politico-finanziaria le scelte in ordine alle modalita' di intervento per l'obbligatoria riduzione della spesa farmaceutica territoriale, ed in particolare tra l'introduzione di misure di compartecipazione fissa dei cittadini alla spesa farmaceutica e l'individuazione di un limite di rimborsabilita' di alcuni prodotti farmaceutici''. Inoltre ''nell'ambito dei farmaci inibitori di pompa protonica, prodotti dalle societa' ricorrenti, il provvedimento impugnato non esclude l'utilizzazione di prodotti con costi maggiori rispetto al limite massimo rimborsabile in quanto, tra l'altro, e' rimesso al medico di valutare se il principio attivo non piu' coperto da brevetto sia idoneo per la terapia del singolo paziente, ovvero sia necessario utilizzare altri principi attivi per i quali, comunque, nessun onere aggiuntivo e' previsto per il paziente''. Di conseguenza il Tar aveva affermato che il piano ''non viola i livelli essenziali di assistenza''. Sulle competenze del medico di base il Consiglio di Stato ha confermato che gli va attribuito il compito ''di valutare se ricorrono le condizioni per prescrivere i farmaci piu' costosi senza integrazioni a carico dell'assistito''