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Ai fini del rilascio della certificazione per attività sportiva non agonistica appare utile ricordare le disposizioni di legge che riguardano tale attività: Ministero della Sanita' - Decreto 28 febbraio 1983 - Norme per la tutela sanitaria dell'attivita' sportiva non agonistica - Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 72 del 15 marzo 1983. "Il Ministro della Sanita' vista la legge ... omissis .... Decreta: Art.1. Ai fini della tutela della salute devono essere sottoposti a controllo sanitario per la pratica di attivita' sportive non agonistiche: a) gli alunni che svolgono attivita' fisico-sportive organizzate dagli organi scolastici nell'ambito delle attivita' parascolastiche; b) coloro che svolgono attivita' organizzate dal CONI, da societa' sportive affiliate alle federazioni sportive nazionali o agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI e che non siano considerati atleti agonisti ai sensi del decreto ministeriale 18 febbraio 1982; c) coloro che partecipano ai Giochi della gioventu', nelle fasi precedenti quella nazionale. Art. 2 Ai fini della pratica delle attivita' sportive non agonistiche i soggetti di cui al precedente art. 1 devono sottoporsi, preventivamente e con periodicita' annuale, a visita medica intesa ad accertare il loro stato di buona salute. In caso di motivato sospetto clinico, il medico ha facolta' di richiedere accertamenti specialistici integrativi, rivolgendosi anche al personale sanitario e alle strutture di cui all'art. 5, ultimo comma, della legge 33/80. La certificazione di stato di buona salute riscontrato all'atto della visita medica deve essere redatta in conformita' al modello di cui all'allegato 1. Art. 3 La certificazione di cui al precedente art. 2 e' rilasciata ai propri assistiti dai medici di medicina generale e dai medici specialistici pediatri di libera scelta, ai sensi dell'art. 23 dei rispettivi accordi collettivi vigenti".