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PROSEGUE L'ITER DELLA LEGGE CHE PREVEDE CHE IL MEDICO DENUNCI PATOLOGIE PREGIUDIZIEVOLI ALLA GUIDA

· Disposizioni in materia di circolazione e di sicurezza stradale – Atto Senato 1677 di iniziativa governativa. L’Assemblea della Camera dei deputati nella seduta del 28 giugno 2007 ha approvato in prima lettura il provvedimento. Assegnato alla Commissione Lavori Pubblici, Comunicazioni. Nominato relatore Sen. FILIPPI (Ulivo). La Commissione nella seduta del 12 settembre 2007 ha conferito al relatore il mandato a riferire in senso favorevole all’Assemblea sul provvedimento con le modifiche accolte. Tra le misure contenute nel disegno di legge tra l’altro l’obbligo di comunicazione a carico dei responsabili delle unità di terapia intensiva o di neurochirurgia per i casi di coma di durata superiore a 48 ore o in caso di ricovero di soggetti che abbiano subito gravi traumi cranici agli uffici provinciali del dipartimento dei trasporti terrestri (art. 9). Inoltre il provvedimento prevede che il medico che diagnostica o individua una patologia del suo assistito che determina una diminuzione o un pregiudizio della sua idoneità alla guida, deve darne tempestiva comunicazione scritta e riservata al Ministero dei trasporti nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Il Dipartimento competente dispone la revisione della patente di guida per l’accertamento dei requisiti di idoneità psicofisica nei confronti del soggetto già titolare di patente, ovvero richiede che il soggetto non ancora titolare di patente e che ne faccia richiesta, si sottoponga a visita presso la commissione medica di cui all’articolo 119 del Decreto legislativo 285/1992, ai fini del conseguimento del certificato medico utile per il rilascio dell’autorizzazione ad esercitarsi alla guida. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dei trasporti, sono dettate le disposizioni applicative della presente disposizione, anche con riferimento alle patologie che comportano per il medico curante l’obbligo di provvedere alla comunicazione (art. 21).


Data News

16-09-2007


Pubblicato Da

BERNARDINO BERNARDINI

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