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SI RICORDA L'OBBLIGO DELL'ESPOSIZIONE DEL CARTELLO ANTIFUMO NEGLI STUDI MEDICI

Obbligo di esposizione del cartello di divieto di fumo negli studi aperti al pubblico In seguito a segnalazioni che ci vengono fatte di sanzioni economiche comminate e contenziosi aperti sul rispetto della legge antifumo, ricordiamo che l'art. 51 della Legge 3/2003, al comma 1 recita: "è vietato fumare nei locali chiusi ad eccezione di: a) quelli privati non aperti ad utenti o al pubblico. Il divieto di fumo si applica, quindi, anche negli studi professionali, come ad esempio quello di un avvocato, un commercialista, un ingegnere, un medico, ecc. Requisiti dei cartelli di divieto di fumo I cartelli che evidenziano il divieto di fumare devono risultare adeguatamente visibili, e riportare la scritta "VIETATO FUMARE", integrata dalle seguenti indicazioni: La prescrizione di legge (art. 51 della Legge 3/2003); Le sanzioni applicabili ai contravventori; I soggetti a cui spetta vigilare sull’osservanza del divieto e quelli cui compete accertare le infrazioni. Bisogna apporre un cartello completo con tutte le indicazioni, ben in vista all'ingresso e, negli altri locali, cartelli semplici con il solo richiamo al divieto di fumo. Sono previste dalla legge le dimensioni minime e massime dei cartelli, i colori o la presenza di un logo? Il comma 7 del DPCM 23 dicembre 2003 precisa solo che i cartelli devono essere adeguatamente visibili. Il Dlgs 493/1996, applicativo della L. 626/1994, prevede peraltro specifiche caratteristiche di forma, colore e dimensione per la segnaletica di sicurezza e/o di salute sul luogo di lavoro. Nello specifico occorre tenere conto che: va utilizzato il colore rosso per la scritta "VIETATO FUMARE" in quanto si tratta di un segnale di divieto; i pittogrammi devono risultare conformi a quanto indicato nell'Allegato II al DLgs 493/1996; per le dimensioni si fa riferimento alla seguente formula: A > L²/2000 Ove A rappresenta la superficie del cartello espressa in m2 ed L è la distanza, misurata in metri, alla quale il cartello deve essere ancora riconoscibile; la formula è applicabile fino ad una distanza di circa 50 metri; ad esempio il logo di divieto di fumo inserito in un cartello di dimensioni UNI-A4 (210 x 297 mm) risulta adeguatamente visibile fino a distanze ca. 3 m se il diametro del logo ha le dimensioni di un cerchio di 7,0 cm di diametro. Nelle strutture con più locali, oltre al cartello con le caratteristiche sopra riportate da situare nei luoghi di accesso o comunque di particolare evidenza, sono adottabili cartelli con la sola scritta «VIETATO FUMARE». NELL'AREA RISERVATA UNA COMUNICAZIONE CON ALLEGATO FAC SIMILE


Data News

05-07-2007


Pubblicato Da

BERNARDINO BERNARDINI

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