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IRAP COMUNICAZIONE DEL CENTRO STUDI NAZIONALE

IRAP: IN ATTESA DEL CHIARIMENTO DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE La Corte di Cassazione si è pronunciata in tema di Irap per i lavoratori autonomi. Il 16 febbraio scorso ha infatti depositato undici sentenze (vedi IO del 17/02/2007) chiudendo, così, i contenziosi tra amministrazione finanziaria e professionisti. Le figure professionali interessate dalle sentenze sono avvocati, commercialisti, consulenti del lavoro, medici convenzionati con le Asl ed alcune altre categorie. In particolare per i medici convenzionati la sentenza di riferimento è la n° 3674/07 e riguarda un medico pediatra convenzionato. Infatti, con quel pronunciamento è stata riconosciuta l’esclusione dall’Irap, per quei professionisti che operano con beni strumentali limitati, “privi di strutture organizzative assimilabili a quelle di un’impresa”. Anche la presenza di una dipendente (segretaria) o un collaboratore occasionale non farebbe ritenere l’attività del professionista organizzata. Il pronunciamento della Suprema Corte, chiudendo di fatto il contenzioso sull’Irap, ha aperto d’altro canto numerose questioni ed interrogativi sia dal lato normativo che procedurale: per i versamenti effettuati sino al 2006, i professionisti, aventi diritto, attiveranno le procedure per ottenere i rimborsi versati illegittimamente ed il recupero degli acconti versati sempre nel 2006; in futuro i professionisti minimi potranno evitare la compilazione del quadro e non pagare la tassa, oppure pagare l’Irap e poi chiederne il rimborso; il programma informatico di trasmissione del modello unico non consente di non compilare il quadro E; l’eventuale credito Irap sarà opportuno non porlo in compensazione per altre imposte in attesa dei chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate; la stessa Agenzia vorrà controllare le condizioni di esenzione alla tassa accontentandosi della certificazione prodotta dal professionista o convocando i contribuenti attraverso preavvisi telematici, dovendo poi ricorrere alla giustizia amministrativa. In questa situazione di totale incertezza, non essendoci delle indicazioni certe da parte del Ministero delle Finanze, crediamo sia utile ricordare che a tutt’oggi la non dichiarazione IRAP comporta sanzioni anche onerose. Qualora si decida di non pagare l’imposta alle scadenze di legge, non è possibile un successivo ravvedimento e le sanzioni, in caso di accertamento, per un ritardo anche di un solo giorno vengono applicate per intero sul dovuto. Il consiglio per i colleghi medici rimane quello di pagare l’imposta per intero nei termini di legge e, solo in un secondo tempo, richiedere un rimborso, prima all’agenzia delle entrate di competenza, con relativa istanza e, in un secondo tempo, nel caso di silenzio-rifiuto dell’ufficio, con l’avvio delle procedure innanzi alle commissioni tributarie. Si ricorda che la dichiarazione IRAP è parte integrante del modello unico e che, salvo proroghe, va in scadenza il 31 luglio p.v. Si ricorda pure che, per quanto concerne le pratiche di rimborsabilità degli anni pregressi, la pratica può essere attivata immediatamente. Fimmg - Commissione Fisco


Data News

16-05-2007


Pubblicato Da

BERNARDINO BERNARDINI

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