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Lettera del Segretario Nazionale G MIlillo al Ministro della Salute: La FIMMG Certificazione attività sportiva: criticità interpretative su nuove norme Milillo scrive a Lorenzin e Bianco Roma, 26 agosto 2013 Al Ministro della Salute On. Beatrice Lorenzin Al Presidente FNOMCeO Dott. Amedeo Bianco Si ritiene opportuno segnalare che la formulazione delle modifiche introdotte dal Decreto Legge 21 giugno 2013 n. 69 e dalla successiva Legge di conversione 9 agosto 2013 n. 98 “Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia” alle norme che regolano la certificazione delle attività sportive determina criticità interpretative e applicative, altresì aggravate dal mantenimento della piena legittimità delle norme precedentemente emanate. Il combinato disposto dall’insieme delle norme in atto vigenti, infatti, orienta i medici certificatori al mantenimento, in molti casi, delle procedure precedentemente previste inficiando negli effetti le motivazioni etiche ed economiche che hanno determinato l’emissione di tali emendamenti. Si sollecita pertanto, anche in vista dell’imminente ripresa delle attività scolastiche e della riapertura delle strutture private ove si svolgono attività motorie, la emanazione di una circolare interpretativa concertata che definisca, con il supporto del CSS che aveva in origine curato l’estensione del Decreto, inequivocabili indicazioni per i professionisti interessati nell’applicazione di tali norme. In particolare, si ritiene necessario che siano chiariti i seguenti punti: 1) l’art. 42 bis della citata legge sopprime l’obbligo della certificazione per attività ludico motoria e amatoriale. Non è stata abrogata, invece, la precedente normativa (Decreto 24 aprile 2013 “Disciplina della certificazione dell’attività sportiva non agonistica e amatoriale e linee guida sulla dotazione e l’utilizzo di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita”) che oltre a istituire la obbligatorietà della certificazione definisce le procedure diagnostiche propedeutiche al rilascio della certificazione specifica per le diverse tipologie di attività motoria individuate. Poiché è ragionevole ritenere che in molti casi tali certificazioni continueranno ad essere richieste dai cittadini per esigenze loro indotte da enti terzi, nel caso di rilascio di dette certificazioni il medico dovrà comunque attenersi alle indicazioni già presenti nel citato Decreto ovvero prevedere gli accertamenti integrativi relativi alla classe di rischio individuata per il cittadino richiedente. 2) l’art. 42 bis della citata legge mantiene l’obbligatorietà della certificazione per l’attività sportiva non agonistica lasciando alla discrezionalità del medico la scelta di effettuare approfondimenti diagnostici strumentali. Alla luce dell’attuale formulazione della norma, la mancata effettuazione dell’elettrocardiogramma in caso di contenzioso legale potrebbe essere configurata come imprudenza. Ciò impone la prescrizione dell’approfondimento diagnostico. 3) Non sembra variata la normativa per i certificati relativi alle attività a maggiore impegno cosiddette “gran fondo”, ma anche in questo caso sembra utile un chiarimento ufficiale del Ministero della Salute. In attesa di un cortese riscontro, invio i miei più cordiali saluti. Giacomo Milillo