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CASSAZIONE: E' REATO PROROGA MALATTIA SENZA FARE VISITA = (AGI) - Roma, 15 mag. - Vanno incontro ad una condanna penale il medico ed il paziente se la proroga di un periodo di malattia con certificato avviene senza l'effettuazione di una visita. Per questo la Quinta Sezione Penale della Cassazione ha confermato una sentenza della Corte d'Appello di Milano, che aveva condannato un medico di base ed una donna, sua paziente, i quali, invece, in primo grado erano stati assolti. Il medico e' stato ritenuto responsabile di falsita' ideologica commessa da un Pubblico ufficiale (art. 480 del Codice Penale), mentre la paziente e' stata condannata per aver fatto uso del certificato medico "pur conoscendone la falsita'" (art. 489 CP). Entrambi si erano difesi sostenendo che la donna era stata visitata quattro giorni prima, e aveva poi comunicato per telefono al dottore i sintomi della sua malattia che persistevano. La Suprema Corte, con la sentenza n. 18687 depositata oggi, ha rigettato entrambi i ricorsi: "La falsa attestazione attribuita al medico - osservano i giudici - non attiene tanto alle condizioni di salute della paziente, quanto piuttosto al fatto che egli ha emesso il certificato senza effettuare una previa visita e senza alcuna verifica oggettiva delle sue condizioni di salute, non essendo consentito al sanitario effettuare valutazioni o prescrizioni semplicemente sulla base di dichiarazioni effettuate per telefono dai suoi assistiti. Cio' rende irrilevanti le considerazioni sulla effettiva sussistenza della malattia o sulla induzione in errore da parte della paziente". Infondato, secondo la Corte, anche il ricorso proposto dalla paziente: "Una volta ritenuta la falsita' della certificazione medica - si legge nella sentenza - ne discende necessariamente la responsabilita' della ricorrente per aver fatto uso dell'atto falso". (AGI) Oll/Msc 151502 MAG 12 dal sito www.fimmgroma.org