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* COMUNICAZIONE FIMMG ROMA *

La FIMMG Roma nell'intento di rassicurare i propri iscritti affinche' lavorino con serenita' come si addice ad un Medico e in modo particolare quando oberati di lavoro come in questo periodo di epidemia influenzale, offrira' assistenza legale gratuita in caso di controversie con le ASL sull'aspetto certificativo. Si ritiene comunque utile riportare una breve sintesi delle norme sanzionatorie. Il Ministro nella sua comunicazione accenna a "colpa esplicita": il concetto e' declinato attraverso il decreto legislativo 165 e le circolari 1 e 5 del 2010. Secondo l'art. 55 quinquies del d.lgs. n. 165 del 2001 (introdotto dal d.lgs. n. 150 del 2009) - assenze dal servizio dei pubblici dipendenti - responsabilità e sanzioni per i medici , gli illeciti sanzionati sono riconducibili a due situazioni: a) il fatto corrisponde al concorso nel reato del pubblico dipendente descritto nel comma 1 ("attesta falsamente la propria presenza in servizio, mediante l'alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente, ovvero giustifica l'assenza dal servizio mediante una certificazione medica falsa o falsamente attestante uno stato di malattia"); b) il fatto si verifica quando "il medico, in relazione all'assenza dal servizio, rilascia certificazioni che attestano dati clinici non direttamente constatati né oggettivamente documentati.". In entrambi i casi, soggetti attivi della condotta sono i medici pubblici dipendenti o professionisti convenzionati con il S.S.N. o liberi professionisti. La Circolare 5 del 2010 specifica rispetto al comma b che la finalita' della previsione è di evitare che siano rilasciati certificati o attestati di malattia senza aver valutato le condizioni del paziente nel corso di una visita e che siano formulate diagnosi e prognosi non coerenti con la buona pratica clinica. >BR> "Quindi, l'applicazione della disposizione deve tener conto delle regole proprie della pratica medica, che consentono di formulare diagnosi e prognosi anche per presunzione sulla base di dati riscontrati o semplicemente acquisiti durante la visita. Nell'applicazione della norma, pertanto, è rilevante la circostanza che i dati clinici siano stati o meno desunti da visita. In sostanza, in base a questa norma, la responsabilità del medico, con l'applicabilità delle sanzioni indicate, ricorrerà quando lo stesso rilascia attestati o certificati attestanti dati clinici non desunti da visita in coerenza con la buona pratica medica. Per gli aspetti penali, rimane comunque ferma la disciplina generale di cui agli artt. 476 ss. del c.p. sulla falsità in atti." La circolare 1/2010 identifica come Organi competenti ad irrogare le sanzioni siano le ASL da cui dipendono i medici o con le quali i medici sono in rapporto di convenzione (in questo secondo caso su proposta del collegio arbitrale). Sotto il profilo soggettivo, la colpa, secondo i tradizionali canoni dell’imperizia, della negligenza e dell’imprudenza, va verificata anche in relazione alla disponibilità e al funzionamento dei mezzi telematici richiesti. Costituisce, ad esempio, ipotesi di inesigibilità e quindi di insussistenza dell’illecito disciplinare, l’invio non tempestivo della certificazione medica per temporanea interruzione della connessione internet. In concreto, nell’irrogazione della sanzione si deve tener conto della gravità della violazione o omissione, nonché del grado della colpa in concreto accertate ed ascrivibili al soggetto obbligato, nel rispetto dei principi di proporzionalità e adeguatezza tra illecito e sanzione. Si chiarisce, con riferimento alla reiterazione, che la sanzione più grave del licenziamento per il dipendente pubblico o della decadenza dalla convenzione per il medico convenzionato può essere comminata solo in caso di recidiva, ovvero in sede di irrogazione di una nuova sanzione a carico di soggetto già sanzionato per la violazione dell’obbligo di trasmissione telematica dei certificati.


Data News

31-01-2011


Pubblicato Da

BERNARDINO BERNARDINI

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