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I riflessi previdenziali della manovra economica estiva LEGGE 30 LUGLIO 2010, N. 122 (conversione con modifiche del Decreto 31 maggio 2010, n. 78) Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 174/L del 30 luglio 2010 Va preliminarmente rilevato che la manovra economica approvata il 30 luglio u.s., esplica i propri effetti, nell’ambito degli iscritti alla Fondazione, esclusivamente per la categoria dei medici transitati alla dipendenza. Peraltro, la normativa precedente in vigore, come richiamata nelle disposizioni recate dal combinato disposto delle Leggi nn. 243/2004, 247/2007 e 102/2009, rimane invariata per i pensionamenti intercorrenti entro il 31.12.2010. Dall’1.1.2011, pur restando immutati i requisiti di accesso al pensionamento di anzianità per il conseguimento delle cosiddette “quote”, ai sensi della Legge 247/2007, la decorrenza del trattamento anticipato è stata fissata dopo 12 mesi dalla data di maturazione dell’ultimo requisito (contributivo e/o anagrafico); viene così introdotto l’istituto della cosiddetta “finestra mobile”. Nel merito si evidenzia, inoltre, che il computo delle citate quote sarà rivisitato con cadenza triennale a far data dall’1.1.2015 e sarà subordinato alle aspettative di vita della popolazione italiana a seguito di apposito studio ISTAT. Sempre sulla base delle indicazioni ISTAT saranno, altresì, riesaminati i requisiti anagrafici previsti per il pensionamento di vecchiaia. Anche le prestazioni di vecchiaia, peraltro, decorreranno dopo un anno dal compimento del requisito anagrafico, requisito che per gli uomini rimane al momento immutato a 65 anni. Per le donne dipendenti pubbliche, invece, il requisito dei 60 anni resta invariato per coloro che al 31.12.2009 avevano già compiuto tale età, mentre dall’1.1.2010 tale requisito è elevato a 61 anni e, con decorrenza dal 1.1.2012, ulteriormente aumentato a 65 anni. In proposito si rappresenta tuttavia che, ove le dipendenti transitate abbiano compiuto il 60° anno di età entro il 31.12.2009 e cessino comunque il rapporto professionale successivamente a tale data, mantengono il diritto alla pensione di vecchiaia in base alla previgente normativa (60 anni). Parimenti le dipendenti che maturino i 61 anni nel biennio 2010-2011 potranno accedere alla prestazione, pur se risolvono il loro rapporto professionale successivamente al 31.12.2011. L’individuazione della relativa finestra d’uscita, quindi, sarà condizionata dalla data di raggiungimento del requisito anagrafico ante o post 31.12.2010. Per completezza di informazione, si precisa altresì che, nel regime INPDAP, il trattamento di vecchiaia per le dipendenti pubbliche è subordinato al possesso, oltre che del requisito anagrafico sopra specificato, anche del requisito contributivo pari a 20 anni per le pensioni calcolate con il sistema retributivo ed a 5 anni per le pensioni calcolate con il sistema contributivo. Per coloro che sono soggette al calcolo della pensione con il cosiddetto regime misto, (retributivo per la parte di pensione relativa alle anzianità maturate prima del 1996, contributivo per quelle maturate successivamente), sarà possibile accedere alle prestazioni con i requisiti di anzianità contributiva previsti per il sistema retributivo, a meno di espressa opzione per il sistema contributivo integrale. La Legge 122/2010 ha introdotto, infine, a far data dall’1.1.2011 le finestre di accesso anche per le pensioni erogate in regime di totalizzazione. Nella fattispecie, coloro che matureranno i requisiti previsti dalla specifica normativa in materia (D.Lgs. 42/2006), dovranno attendere 18 mesi dalla maturazione dell’ultimo requisito per poter fruire della prestazioni sia di anzianità che di vecchiaia. Sempre in tema di valorizzazione dei periodi assicurativi accesi presso diversi Istituti previdenziali, si evidenzia in ultimo che la manovra ha introdotto l’onerosità della ricongiunzione dei contributi previdenziali dall’INPDAP all’INPS, trasferimento che precedentemente non comportava costi a carico degli iscritti. TRANSITATI ALLA DIPENDENZA (REQUISITI PER IL DIRITTO AI TRATTAMENTI PENSIONISTICI DI ANZIANITÀ) Anno Requisiti Dall’1.1.2008 al 30.06.2009 58 anni + 35 contribuzione Dall’1.7.2009 al 31.12.2010 59 anni + 36 contribuzione QUOTA 95 60 anni + 35 contribuzione Dall’1.1.2011 al 31.12.2012 60 anni + 36 contribuzione QUOTA 96 61 anni + 35 contribuzione Dall’1.1.2013 (successivo aggiornamento a far data dall’1.1.2015 con cadenza triennale) 61 anni + 36 contribuzione QUOTA 97 62 anni + 35 contribuzione oppure 40 anni di contribuzione Si rammenta che per i transitati alla dipendenza non è richiesto l’ulteriore requisito dei 30 anni di anzianità di laurea. FINESTRE D’ACCESSO (sino al 31.12.2010) Maturazione dei requisiti contributivi ed anagrafici Decorrenza della pensione di anzianità 1° semestre 1° gennaio dell’anno successivo 2° semestre 1° luglio dell’anno successivo FINESTRE DI ACCESSO AI PENSIONAMENTI con 40 ANNI DI CONTRIBUTI (sino al 31.12.2010) Possesso requisito contributivo dei 40 anni Decorrenza della pensione 1° trimestre 1° luglio dello stesso anno con 57 anni di età compiuti entro il 30 giugno; 1° ottobre dello stesso anno con 57 anni di età compiuti entro il 30 settembre; 1° gennaio dell’anno successivo negli altri casi. 2° trimestre 1° ottobre dello stesso anno con 57 anni di età compiuti entro il 30 settembre; 1° gennaio dell’anno successivo negli altri casi. 3° trimestre 1° gennaio dell’anno successivo 4° trimestre 1° aprile dell’anno successivo FINESTRE D’ACCESSO (dall’1.1.2011) Decorrenza della pensione di anzianità 12 mesi dalla maturazione dell’ultimo requisito contributivo e/o anagrafico REQUISITI PER IL DIRITTO AI PENSIONAMENTI DI VECCHIAIA DELLE DONNE Possesso del requisito anagrafico entro il Requisito anagrafico 31.12.2009 60 anni 1.1.2010 – 31.12.2011 61 anni 1.1.2012 65 anni REQUISITI PER IL DIRITTO AI PENSIONAMENTI DI VECCHIAIA DEGLI UOMINI 65 anni FINESTRE DI ACCESSO AI PENSIONAMENTI DI VECCHIAIA (sino al 31.12.2010) Possesso del requisito anagrafico entro il Decorrenza della pensione di vecchiaia 1° trimestre 1° luglio 2° trimestre 1° ottobre 3° trimestre 1° gennaio dell’anno successivo 4° trimestre 1° aprile dell’anno successivo FINESTRE D’ACCESSO (dall’1.1.2011) Decorrenza della pensione di vecchiaia 12 mesi dalla maturazione dell’ultimo requisito anagrafico ovvero contributivo dal sito www.enpam.it