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LA CIRCOLARE SULLA CERTIFICAZIONE DI MALATTIA

rilascia attestati o certificati attestanti dati clinici non desunti da visita in coerenza con la buona pratica medica. È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 144 del 23 giugno 2010 la Circolare esplicativa della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 28 aprile 2010, n. 5 destinata a disciplinare le responsabilità (disciplinare e penale) dei medici che rilascino certificati per la giustificazione dell'assenza dal servizio dei pubblici dipendenti. Ne riportiamo la parte saliente di interesse: "Per quanto riguarda specificamente l'ultimo periodo del comma 3 (ipotesi sub b), la finalita' della previsione, che puo' verificarsi anche in assenza di reato, e' di evitare che siano rilasciati certificati o attestati di malattia senza aver valutato le condizioni del paziente nel corso di una visita e che siano formulate diagnosi e prognosi non coerenti con la buona pratica clinica. Quindi, l'applicazione della disposizione deve tener conto delle regole proprie della pratica medica, che consentono di formulare diagnosi e prognosi anche per presunzione sulla base di dati riscontrati o semplicemente acquisiti durante la visita. Nell'applicazione della norma, pertanto, e' rilevante la circostanza che i dati clinici siano stati o meno desunti da visita. In sostanza, in base a questa norma, la responsabilita' del medico, con l'applicabilita' delle sanzioni indicate, ricorrera' quando lo stesso rilascia attestati o certificati attestanti dati clinici non desunti da visita in coerenza con la buona pratica medica. Per gli aspetti penali, rimane comunque ferma la disciplina generale di cui agli articoli 476 ss. del c.p. sulla falsita' in atti. "


Data News

25-06-2010


Pubblicato Da

BERNARDINO BERNARDINI

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