Non Sei Registrato ? Per maggiori Info contatta l'ammnistratore di sistema
CERTIFICATI DI MALATTIA ON LINE, DURO COLPO ALLA PROFESSIONE E ALLA RELAZIONE FIDUCIARIA. DISEGNO DI LEGGE presentato dal Ministro dell'economia e delle finanze (TREMONTI) dal Ministro dello sviluppo economico (SCAJOLA) dal Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione (BRUNETTA) dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali (SACCONI) dal Ministro per la semplificazione normativa (CALDEROLI) e dal Ministro della giustizia (ALFANO) COLLEGATO alla LEGGE 23 dicembre 2009, n. 191 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge Finanziaria 2010). "Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonche´ misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro". Art. 15. (Modifiche alla disciplina del trattamento di dati personali effettuato da soggetti pubblici) 1. Al codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono apportate le seguenti modifiche: a) all'articolo 1, l'ultimo periodo del comma 1 e` soppresso; b) all'articolo 19, dopo il comma 3 e` aggiunto il seguente: «3-bis. Le notizie concernenti lo svolgimento delle prestazioni di chiunque sia addetto a una funzione pubblica e la relativa valutazione sono rese accessibili dall'amministrazione di appartenenza. Non sono invece ostensibili, se non nei casi previsti dalla legge, le notizie concernenti la natura delle infermita` e degli impedimenti personali o familiari che causino l'astensione dal lavoro, nonche´ le componenti della valutazione o le notizie concernenti il rapporto di lavoro tra il predetto dipendente e l'amministrazione, idonee a rivelare taluna delle informazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d)». (Testo approvato dal Senato della Repubblica in via definitiva il 3 marzo 2010) Art. 26. (Modifiche alla disciplina in materia di permessi per l'assistenza a portatori di handicap in situazione di gravita`) Omissis... 5. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica istituisce e cura, con gli ordinari stanziamenti di bilancio, una banca di dati informatica costituita secondo quanto previsto dall'articolo 22, commi 6 e 7, del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in cui confluiscono le comunicazioni di cui al comma 4 del presente articolo, che sono fornite da ciascuna amministrazione per via telematica entro il 31 marzo di ciascun anno, nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal predetto codice di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003. 6. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e` autorizzata al trattamento dei dati personali e sensibili di cui al comma 4, la cui conservazione non puo` comunque avere durata superiore a ventiquattro mesi. Ai fini della comunicazione dei dati di cui al comma 4, le amministrazioni pubbliche sono autorizzate al trattamento dei relativi dati personali e sensibili e provvedono alla conservazione dei dati per un periodo non superiore a trenta giorni dalla loro comunicazione, decorsi i quali, salve specifiche esigenze amministrativo-contabili, ne curano la cancellazione. Le operazioni rilevanti consistono nella raccolta, conservazione, elaborazione dei dati in forma elettronica e no, nonche´ nella comunicazione alle amministrazioni interessate. Sono inoltre consentite la pubblicazione e la divulgazione dei dati e delle elaborazioni esclusivamente in forma anonima. Le attivita` di cui ai commi 4 e 5, finalizzate al monitoraggio e alla verifica sulla legittima fruizione dei permessi, sono di rilevante interesse pubblico. Rimangono fermi gli obblighi previsti dal secondo comma dell'articolo 6 della legge 26 maggio 1970, n. 381, dall'ottavo comma dell'articolo 11 della legge 27 maggio 1970, n. 382, e dal quarto comma dell'articolo 8 della legge 30 marzo 1971, n. 118, concernenti l'invio degli elenchi delle persone sottoposte ad accertamenti sanitari, contenenti soltanto il nome, il cognome e l'indirizzo, rispettivamente all'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordi, all'Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti e all'Associazione nazionale dei mutilati e invalidi civili. (Testo approvato dal Senato della Repubblica in via definitiva il 3 marzo 2010) Art. 27. (Certificati di malattia) 1. Al fine di assicurare un quadro completo delle assenze per malattia nei settori pubblico e privato, nonche´ un efficace sistema di controllo delle stesse, a decorrere dal 1º gennaio 2010, in tutti i casi di assenza per malattia dei dipendenti di datori di lavoro privati, per il rilascio e la trasmissione della attestazione di malattia si applicano le disposizioni di cui all'articolo 55-septies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Testo approvato dal Senato della Repubblica in via definitiva il 3 marzo 2010) Art. 44. (Comunicazioni delle imprese di assicurazione all'INPS) 1. A decorrere dal 1º giugno 2010, nei casi di infermita` comportante incapacita` lavorativa, derivante da responsabilita` di terzi, il medico e` tenuto a darne segnalazione nei certificati di malattia di cui all'articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, al fine di consentire all'ente assicuratore l'esperibilita` delle azioni surrogatorie e di rivalsa. 2. In caso di eventi occorsi in danno di soggetti aventi diritto all'indennita` di malattia erogata dall'INPS ed imputabili a responsabilita` di terzi, l'impresa di assicurazione, prima di procedere all'eventuale risarcimento del danno, e` tenuta a darne immediata comunicazione all'INPS. 3. Entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 2, l'INPS trasmette all'impresa di assicurazione un «certificato di indennita` corrisposte» (CIR) attestante l'avvenuta liquidazione dell'indennita` di malattia ed il relativo importo. 4. L'impresa assicuratrice procede, conseguentemente, ad accantonare e rimborsare preventivamente all'INPS l'importo certificato ai sensi del comma 3. (Testo approvato dal Senato della Repubblica in via definitiva il 3 marzo 2010) dal sito www.fimmgroma.org